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Regolamento

Regolamento patriziale

 

Indice degli articoli del regolamento del Patriziato Generale di Quinto

 

TITOLO 1         NOME DEL PATRIZIATO – CONFINI GIURISDIZIONALI

Art.1                 Definizione

Art. 2                Altri enti

Art. 3                Costituzione

Art. 4                Sigillo

 

TITOLO 2         BENI PATRIZIALI

Capo I             Amministrazione

Art. 5                Beni

Art. 6                Pubblico concorso

Art. 7                La pascolazione

Art. 8                Assegnazione di legna d’ardere

Art. 9                Assegnazione di legname d’opera

Art. 10              Divieto di taglio

Art. 11              Deposito rifiuti

Art. 12              Costruzioni

 

TITOLO 3         APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 13              Stato di patrizio

Art. 14              Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

 

TITOLO 4         ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I             Generalità

Art. 15              Organi

 

Capo II L’assemblea patriziale

Art. 16              Composizione

Art. 17              Attribuzioni

Art. 18              Assemblee ordinarie, date e oggetti

Art. 19              Assemblee straordinarie

Art. 20              Assemblea su domanda popolare

Art. 21              Convocazione

Art. 22              Luogo, numero legale e ordine del giorno

Art. 23              Aggiornamento

Art. 24              Validità delle risoluzioni; revoca

Art. 25              Ufficio presidenziale

Art. 26              Verbale

Art. 27              Sistema di voto

Art. 28              Discussioni e votazioni

Art. 29              Pubblicazioni delle risoluzioni

Art. 30              Casi di collisione

Art. 31              Messaggi

Art. 32              Interpellanza

Art. 33              Mozione

Art. 34              Pubblicità

 

Capo III           L’ufficio patriziale

Art. 35              Composizione

Art. 36              Competenza in generale

Art. 37              Competenza in particolare

Art. 38              Vicepresidente

Art. 39              Luogo

Art. 40              Convocazione

Art. 41              Supplenti

Art. 42              Votazioni

Art. 43              Validità della seduta

Art. 44              Frequenza

Art. 45              Validità delle risoluzioni

Art. 46              Revoca

Art. 47              Collisione

Art. 48              Divieto di prestazione

Art. 49              Incompatibilità

Art. 50              Verbale

Art. 51              Obbligo di discrezione

Art. 52              Ispezione rilascio di estratti

Art. 53              Tassa cancelleria

Art. 54              Lavori e forniture

Art. 55              Spese non preventivate

 

Capo IV           I dipendenti del Patriziato

Art. 56              Nomina

Art. 57              Periodo di prova

Art. 58              Scioglimento del rapporto d’impiego

Art. 59              Requisiti

Art. 60              Incompatibilità

Art. 61              Doveri di servizio

Art. 62              Segreto d’ufficio

Art. 63              Compiti del segretario

Art. 64              Compiti del guardiaboschi

Art. 65              Compiti degli avventizi che compongono la squadra forestale

Art. 66              Provvedimenti disciplinari

Art. 67              Emolumenti

Art. 68              Stipendi dei dipendenti

Art. 69              Oneri sociali

Art. 70              Diarie ed indennità per missioni

 

Capo V            Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione

Art. 71              La contabilità

Art. 72              Diritto di firma

Art. 73              Commissione della gestione

Art. 74              Attribuzioni

Art 75               Incompatibilità

Art. 76              Rapporto

Art. 77              Presidente

Art. 78              Commissioni speciali

 

Capo VI           Contravvenzioni

Art. 79              Ammontare della multa

Art. 80              Rapporto all’Ufficio

 

TITOLO 5         REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE – CONVENZIONI

Art. 81              Ordinanze

Art. 82              Convenzioni

Art. 83              Entrata in vigore

Art. 84              Abrogazione

 

 

REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO GENERALE DI QUINTO

 

in applicazione della Legge Organica Patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

 

TITOLO 1        

NOME DEL PATRIZIATO – CONFINI GIURISDIZIONALI – COSTITUZIIONE – SIGILLO

 

Art. 1               Definizione

Il nome del Patriziato è Patriziato Generale di Quinto. Il suo territorio si estende nella giurisdizione territoriale del Comune di Quinto come da catasto.

 

Art. 2               Altri enti

Il Patriziato di cui art.1 non comprende altri enti ai seni dell’art. 2 LOP. Gli altri enti patriziali, esistenti nel Comune, riconosciuti dal Consiglio di Stato, sono autonomi.

 

Art. 3               Costituzione

Il Patriziato Generale di Quinto, riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6807 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei volantini.

 

Art. 4               Sigillo

Il sigillo patriziale è ovale e ha un diametro di mm 32 x mm 39 e porta il nome del Patriziato.

 

 

TITOLO 2

                        BENI PATRIZIALI

 

Capo I              Amministrazione

Art. 5               Beni

Il Patriziato è proprietario di fondi e immobili, e meglio come iscritto a Registro Fondiario.

Usufruisce inoltre su fondi di terzi di un “diritto sulla vegetazione arborea e piantagioni” iscritti sul “sommarione” dell’Ufficio cantonale di Stima del 1960 e sul Piano d’Assestamento forestale del 1954.

 

Art. 6               Pubblico concorso

Riservate le disposizioni di cui art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore super l’importo di fr 20’000.- il concorso deve essere pubblicato anche sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino.

 

Capo II             Modi di godimento

Art. 7               La pascolazione

La regolamentazione della pascolazione è di competenza dell’Ufficio patriziale.

I non patrizi domiciliati nel Comune di Quinto gestori di aziende agricole a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

 

Art. 8               Assegnazione legna d’ardere

In via generale il Patriziato fornirà, nel limite del possibile, legna d’ardere lavorata ed a porto di carro. Il prezzo sarà stabilito dall’Ufficio volta per volta, a dipendenza della situazione del mercato.

È permessa la raccolta della legna morta di qualunque essenza, ritenuto un diametro massimo di 20 cm alla base.

La raccolta da parte di non patrizi è soggetta ad una tassa annuale di fr 20.-, da versare all’atto del ritiro dell’autorizzazione.

 

Art. 9               Assegnazione di legname d’opera

Ogni patrizio maggiorenne ha diritto ad avere legname da opera a prezzo di favore. La concessione è consentita unicamente per le costruzioni o riattazioni di immobili propri sul territorio del Comune di Quinto per il quantitativo necessario, ritenuto un massimo di mc 20 ogni 10 anni.

 

Art. 10             Divieto di taglio

Su tutto il territorio del Patriziato è vietato il taglio di piante a chi non è in possesso dell’autorizzazione dell’Ufficio patriziale e del successivo permesso dell’autorità forestale. Fanno eccezione i casi previsti all’art. 8 del presente Regolamento.

 

Art. 11             Deposito rifiuti

È vietato deporre senza autorizzazione rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L’Ufficio patriziale può esigere lo sgombero da parte del responsabile o farlo eseguire a spese dello stesso.

 

Art. 12             Costruzioni

È vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

 

 

                        TITOLO 3

                        APPARTENENZA AL PATRIZIATO

 

Art. 13             Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al cpv. I, II, III LOP, concernenti l’acquisto, la perdita e il riaquisto dello stato di patrizio nonché l’esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

 

Art. 14             Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56  e segg. LOP e relativo RA.

 

 

TITOLO 4

                        ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

 

                        Capo I              Generalità

Art. 15             Organi

Gli organi del Patriziato sono:

  1. L’Assemblea patriziale
  2. L’Ufficio patriziale

 

Capo II             L’Assemblea patriziale

Artl 16             Composizione

L’assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

 

Art. 17             Attribuzioni

L’assemblea, per scrutinio popolare elegge il presidente, i membri dell’Ufficio patriziale e i supplenti;

In seduta pubblica:

  1. adotta i regolamenti e li modifica;
  2. esercita la sorveglianza sull’amministrazione patriziale;
  3. esamina e vota ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo
  4. vota i prestiti e i relativi piani d’ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni,
  5. l’accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
  6. autorizza l’affitto, la locazione, la permuta, l’alienazione, la commutazione dell’uso e del godimento dei beni;
  7. decide l’esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
  8. autorizza l’Ufficio patriziale a intraprendere o a stare il lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
  9. fissa gli onorari dei membri dell’Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
  10. concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
  11. nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
  12. esercita tutte la competenze non conferite dalla legge o organo del Patriziato.

 

Art. 18              Assemblee ordinarie, date e oggetti

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

 

La prima si riunisce la 3a domenica di marzo e:

  1. esamina il rapporto della Commissione della gestione;
  2. delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale dell’anno precedente.

 

La seconda si riunisce la 3a domenica di novembre e:

  1. esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
  2. nomina la commissione della gestione.

 

Entrambe le assemblee deliberano pure sulle altre trattande indicate nell’ordine del giorno.

 

 

Art. 19             Assemblee straordinarie

Le assemblee straordinarie sono convocate dall’Ufficio patriziale:

  1. quando lo ritiene opportuno;
  2. su domanda popolare;
  3. quando l’autorità cantonale lo impone.

 

Art. 20             Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un’assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all’Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini aventi diritti di voto in materia patriziale domiciliati nel Comune.

Essa deve essere motivata e indicare esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L’Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica agli albi comunali la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l’Ufficio patriziale, convoca l’assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

 

Art. 21             Convocazione

L’Ufficio patriziale convoca con almeno 10 giorni di anticipo, l’assemblea mediante avviso agli albi comunali e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune (per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dell’art. 51 LOP), indicano il giorno, l’ora il luogo e gli oggetti da trattare.

 

Art. 22             Luogo, numero legale e ordine del giorno

Le assemblee hanno luogo nell’apposita sala patriziale. Esse possono validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti e solo sugli oggetti all’ordine del giorno.

 

 

Art. 23             Aggiornamento

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l’assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell’ulteriore seduta, da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso agli albi comunali e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune e (per i domiciliati fuori Comune) al recapito prescritto dall’articolo 51 LOP.

 

Art. 24             Validità delle risoluzioni; revoca

L’assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Per gli oggetti di cui all’art. 68 lett.e),f),g),h) LOP, e nel caso di revoca di risoluzione precedenti, essa delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti.

In tutti i casi gli astenuti (per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco) non sono computati.

 

Art. 25             Ufficio presidenziale

All’inizio di ogni assemblea, il presidente dell’Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l’assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l’iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell’Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.

L’assemblea nomina quindi l’Ufficio presidenziale, composto da un presidente e da due scrutatori.

 

Compiti del presidente

Il presidente:

  1. dirige l’assemblea, mantiene l’ordine e veglia alla legalità;
  2. mette in discussione separatamente gli oggetti all’ordine del giorno;
  3. ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
  4. Persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l’assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

 

Art. 26             Verbale

Il segretario del Patriziato o, in caso di assenza o rinuncia, una persona designata dal presidente dell’Ufficio patriziale, redige il verbale, che deve contenere:

  1. la data e l’ordine del giorno;
  2. l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
  3. la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente al risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
  4. il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto e approvato seduta stante e firmato da presidente, dal segretario (o verbalista) e dagli scrutatori.

 

Art. 27             Sistema di voto

L’assemblea vota di regola per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota invece per appello nominale o per voto segreto.

 

Art. 28             Discussioni e votazioni

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all’ordine del giorno.

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

  1. Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia;

  1. Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull’oggetto, si procede per votazione eventuali.

L’ordine delle votazioni è fissato dal presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale;

  1. Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

 

 

Art. 29             Pubblicazioni delle risoluzioni

Il presidente del Patriziato prevede a far si che entro cinque giorni vengano pubblicate, agli Albi comunali, le risoluzioni dell’assemblea,con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso

 

Art. 30             Casi di collisione

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell’oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo, sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L’interesse di un ente di diritto pubblico no determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

 

Art. 31             Messaggi

I messaggi dell’Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presenti in forma scritta e consultabili presso il segretario del Patriziato almeno 7 giorni prima dell’assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell’assemblea.

 

Art. 32             Interpellanza

Ogni patrizio, esaurito l’ordine del giorno, può interpellare l’Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell’assemblea patriziale.

Se l’interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell’assemblea, l’Ufficio Patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa, altrimenti può rimandare la risposta a quella successiva.

L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell’Ufficio patriziale; l’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

 

Art. 33             Mozione

Ogni patrizio, esaurito l’ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell’assemblea che sono demandate all’Ufficio patriziale.

Quest’ultimo è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla successiva assemblea ordinaria, preavviso scritto. Se l’Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l’assemblea decide definitivamente. Se la dà sfavorevole, l’assemblea delibera se accettare la proposta in via preliminare; in tal caso designa una per la presentazione di un preavviso scritto.

 

Art. 34             Pubblicità

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo, possono assistere ai lavori assembleari altre persone, che devono tuttavia tenersi in luogo separato, senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell’assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell’assemblea.

 

 

                        Capo III            L’Ufficio patriziale

Art. 35             Composizione

L’Ufficio patriziale si compone di 5 membri (compreso il presidente) e due supplenti.

 

Art. 36             Competenza in generale

L’Ufficio patriziale è l’organo esecutivo del Patriziato;

  1. dirige l’amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell’interesse dell’ente, comprese le procedure amministrative;
  2. formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell’assemblea patriziale;
  3. esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea patriziale;
  4. dà ragguagli sull’amministrazione all’assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
  5. decide sulla regolarità e proponibilità delle domande di assemblea straordinaria di cui Art. 70 lett. B LOP;
  6. esercita le competenze conferitegli dal presente regolamento o da altre leggi.

 

Art. 37             Competenza in particolare

L’Ufficio patriziale, in particolare:

  1. organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l’uso pubblico,
  2. provvede all’incasso dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, vigila sull’impegno dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
  3. allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
  4. applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
  5. nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
  6. approva i piani di assestamento dei boschi;
  7. procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
  8. allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
  9. procede al controllo dei confini dei fondi di proprietà patriziale d’intesa con i confinanti o eventualmente con l’autorità di vigilanza;
  10. conserva e aggiorna l’archivio patriziale;
  11. fissa le sportule di cancelleria.

 

Art. 38             Vicepresidente

Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l’Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice-presidente.

 

Art. 39             Luogo

L’Ufficio patriziale si riunisce nell’apposita sala patriziale.

 

Art. 40             Convocazione

L’Ufficio è convocato dal presidente:

  1. ogni qualvolta lo reputa necessario
  2. su istanza di almeno 1/3 dei membri dell’Ufficio patriziale

 

In quest’ultimo caso il presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice-presidente o da un altro membro dell’Ufficio patriziale.

Se sedute ordinarie sono convocate almeno 5 giorni prima.

Per le sedute straordinarie i membri dell’Ufficio devono essere convocati almeno 24 ore prima. Le sedute sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

 

 

Art. 41             Supplenti

I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri dell’Ufficio patriziale e solo nel numero necessario a comporla.

Sono però invitati a partecipare a tutte le sedute senza diritto di voto.

 

Art. 42             Votazioni

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell’Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all’anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell’Ufficio patriziale lo richiede.

 

Art. 43             Validità della seduta

L’Ufficio patriziale può validamente deliberare se intervengono alla seduta almeno 3 dei suoi membri e se gli stessi sono stati convocati conformemente all’art. 40. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l’Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 44             Frequenza

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L’assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a Fr 20.00 per seduta.

 

Art. 45             Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte so procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la decisione è segreta, decide la sorte.

 

Art. 46             Revoca

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

 

Art. 47             Collisione

Un membro dell’Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 75 LOP.

 

Art. 48             Divieto di prestazione

Un membro dell’Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

 

Art. 49             Incompatibilità

La carica di presidente dell’Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

 

 

NORME VARIE

 

Art. 51             Obbligo di discrezione

I membri dell’Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle delibere, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute.

 

 

Art. 52             Ispezione rilascio di estratti

I membri dell’Ufficio possono richiedere al segretario di prendere visione, di tutti gli atti riguardanti l’amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell’assemblea per oggetti di loro pertinenza durante i periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell’Ufficio patriziale e di quelle delle assemblee.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

 

Art. 53             Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l’Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall’Ufficio patriziale mediante ordinanza.

 

Art. 54             Lavori e forniture

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l’importo di Fr 20’000.–. Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a Fr 50’000.– il concorso deve essere pubblicato, oltre che agli albi comunali, anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

 

Art. 55             Sperse preventivate

L’Ufficio patriziale può fare spese correnti non preventivate senza il consenso dell’assemblea fino ad un importo annuo complessivo di Fr 5’000.–.

 

Capo IV           I dipendenti del Patriziato

Art. 56             Nomina

L’Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

  1. il segretario,
  2. un guardiaboschi ( se lo ritiene necessario)

Il Patriziato può inoltre far capo a personale avventizio per la propria squadra forestale che viene assunto annualmente o periodicamente, a dipendenza delle necessità.

 

Concorso

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l’elezione Dell’Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l’Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

 

Art. 57             Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l’Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un  massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese, con trenta giorni di preavviso.

 

Art. 58             Scioglimento del rapporto d’impiego

Trascorso il periodo di prova, ogni parte può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

 

Art. 59             Requisiti

Il Patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.

È richiesta preferibilmente la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio.

Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc….) saranno stabiliti volta per volta dall’Ufficio patriziale e pubblicate unitamente al bando di concorso agli albi.

 

Art. 60             Incompatibilità

Per carica

I dipendenti del Patriziato non possono assumere la carica di membro dell’Ufficio patriziale, né far parte della Commissione della Gestione; fa eccezione la funzione di segretario, che può essere svolta da un membro dell’Ufficio patriziale.

Per parentela

La carica di segretario è incompatibile nei confronti del Presidente dell’Ufficio patriziale per i casi di cui all’art. 84 LOP, nonché (limitatamente al primo grado ed al coniuge), anche nei confronti dei membri dell’Ufficio patriziale. In questi casi decade immediatamente dalla carica.

 

Art. 61             Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed ossequi delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

 

Art. 62             Segreto d’ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio.

Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

 

Art. 63             Compiti del segretario

Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l’amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrarvi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall’Ufficio patriziale. Egli, inoltre;

  1. firma con il presidente dell’Ufficio patriziale o che ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall’Ufficio patriziale,
  2. redige il verbale dell’assemblea e dell’Ufficio patriziale; salvo designazione di un altro verbali sta;
  3. è responsabile dell’archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

 

Art. 64             Compiti del guardiaboschi

Il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, scendo le norme di legge e del presente regolamento , le direttive dell’autorità forestale cantonale e le istruzioni dell’Ufficio patriziale.

 

Art. 65             Compiti degli avventizi che compongono la squadra forestale

Eseguono tutti i lavori a loro assegnati dall’Ufficio patriziale, in particolare lavori di tipo forestale, di manutenzione degli stabili del Patriziato nel limite delle loro competenze e della manutenzione dei mezzi e degli attrezzi a loro assegnati.

 

Art. 66             Provvedimenti disciplinari

La violazione dei doveri d’ufficio è punita dall’Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. l’ammonimento;
  2. la multa fino a Fr 500.—;
  3. la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
  4. il licenziamento.

 

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 67             Emolumenti

I membri dell’Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

  • presidente Fr 600.—
  • vice-presidente Fr 300.—
  • membro Fr 300.—

Inoltre ai membri dell’Ufficio patriziale è corrisposta un’indennità di Fr 20.—per seduta. Ai membri della Commissione della Gestione ed eventualmente di altre Commissioni è pure corrisposto un’indennità di Fr 20.— per seduta.

 

Art. 68             Stipendi dei dipendenti

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

  1. il segretario Fr. 3’600.–;
  2. il guardiaboschi e gli avventizi che compongono la squadra forestale ricevono un salario stabilito sulla base delle tariffe cantonali di categoria (questi stipendi sono aggiornati in base al rincaro).

 

Art. 69             Oneri sociali

Nei limiti delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla Legge sull’AVS-AI-IPG-AD e alla Legge sulla previdenza professionale e al pagamento dei relativi contributi e quote.

 

Art. 70             Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri e supplenti dell’Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

  1. Fr 20.—ora;
  2. per le missioni saranno rimborsate le spese sostenute se documentate.

 

Capo V            Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione

Art. 71             La contabilità

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

 

Art. 72             Diritto di firma

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente o in sua assenza con il vice-presidente.

 

Art. 73             Commissione della gestione

La commissione della gestione viene nominata annualmente in occasione dell’assemblea ordinaria autunnale e può essere confermata.

La commissione della gestione si compone di 9 membri. Per la sua composizione si tiene conto, nella misura del possibile, della rappresentanza delle diverse frazioni del Comune.

La carica, è obbligatoria.

 

Art. 74             Attribuzioni

La commissione esamina e si pronuncia:

  1. sul preventivo;
  2. sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea patriziale in virtù dell’art. 68 LOP;
  3. sul consuntivo.

 

Art. 75             Incompatibilità

Non possono far parte delle commissione:

  1. i membri dell’Ufficio patriziale ed i supplenti;
  2. i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitore e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore zii e nipoti consanguinei;
  3. coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell’Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

 

Art. 76             Rapporto

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all’Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell’assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l’esame dell’oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’assemblea. L’assemblea stabilisce un nuovo termie non superiore a un mese. Di ciò l’Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento competente.

 

Altre funzioni

Art. 77             Presidente

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice-presidente.

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

 

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Durante il periodo che intercorre tra l’invito del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l’assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

 

Art. 78             Commissioni speciali

Per l’esame di problemi determinati l’assemblea può nominare commissioni speciali, composte da 3 a 7 membri.

 

Capo VI           Contravvenzioni

Art. 79             Ammontare della multa

L’Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazioni gli è affidata.

L’ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di Fr 10’000.–, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidività.

 

Art. 80             Rapporto all’Ufficio

I membri dell’Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all’art. 56 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all’Ufficio patriziale. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

 

 

TITOLO 5

 

REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE – CONVENZIONI

 

Art. 81             Ordinanze

L’Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di almeno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali,

l’Ufficio patriziale emana la ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 82             Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev’essere adottata dall’assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell’Ufficio patriziale.

 

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 83             Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l’approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato a tutti i fuochi patrizi del Comune.

 

Art. 84             Abrogazione

Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 7 marzo 1969.

Così risolto ed approvato dall’assemblea patriziale nelle sedute del 7 e 16 aprile 1997 e relative modifiche dell’assemblea del 21 novembre 1999.

 

Per l’Ufficio patriziale

Il presidente                                                     Il segretario

Claudio Juri                                                     Valerio Jelmini

 

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 16 dicembre 1997 e 29 febbraio 2000.

 

Per la Sezione enti locali

Il capo Sezione

Lic. Jur. M De Lorenzi

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